Organo di garanzia

Istituzione, regolamento e composizione dell’organo di garanzia

Cosa fa

Istituzione e regolamento dell’organo di garanzia

  1. L’organo di garanzia interno all’istituto, previsto dall’art. 5 commi 2 e 3 dello statuto delle studentesse e degli studenti,  è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
  2. L’organo di garanzia interno della scuola è composto dal dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, un docente eletto dal collegio dei docenti, un genitore indicato dal consiglio d’istituto.
  3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all’organo di garanzia interno che decide in via definitiva.
  4. L’organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti.
  5. La convocazione dell’organo di garanzia spetta al presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante, l’avviso di convocazione va fatto ai membri dell’organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
  6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà di uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente dell’organo di garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell’assenza.
  7. Ciascun membro dell’organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione di voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  8. L’Organo di garanzia, in forza del deposito di cui all’art. 5, dello statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento della comunità scolastica.
  9. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell’organo di garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l’Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
  10. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno.
  11. L’esito del ricorso va comunicato per iscritti all’interessato.
  12. L’Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all’interno della scuola, sorgano in merito all’applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

L’Organo di Garanzia Interno è così costituito:

PresidenteElvira Ferrandino – Dirigente Scolastica

Membri effettivi

Componente docente: Burlini Gianluigi e Di Giovanni Elena

Componente genitore: Triveri Pisani Giuliano e Brescia Rosetta

Componente studente: Guidi Sara e Angotti Sofia

Organizzazione e contatti

Contatti

Sede

  • indirizzo

    Via Livigno, 11 - 20158 MILANO

  • CAP

    20158