Contenuto principale

Privacy e siti web

 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, nelle

“Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”  (2 marzo 2011)

chiarisce che

 la “trasparenza è intesa come accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione (…) con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, anche a garanzia della legalità e dello sviluppo della cultura dell’integrità” (D.lg. 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)”.

Inoltre, “non sussiste alcuna incompatibilità di fondo tra privacy e trasparenza, tra le disposizioni in materia di protezione dati personali e la conoscibilità di informazioni riconducibili alla trasparenza dell’azione amministrativa” (cfr. Provv. 19 aprile 2007, recante “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e di diffusione di atti e documenti di enti locali”; anche, con specifico riferimento al regime di pubblicità degli atti relativi alle procedure concorsuali, all’organizzazione degli uffici e alle retribuzioni di titolari di cariche e incarichi pubblici, Provv. 14 giugno 2007, recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”.

Tra i temi affrontati:

  • pubblicazione di informazioni personali strettamente necessarie al perseguimento di finalità istituzionali;
  • pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
  • pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell’interessato;
  • sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali;
  • trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti;
  • accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite:motori di ricerca;tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati;duplicazione massiva dei file contenenti dati personali;dati esatti e aggiornati;
  • informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica;
  • situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici;
  • ruoli del personale;
  • albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
  • pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line;
  • concorsi e selezioni pubbliche;graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale.

Scarica l'allegato

LA PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA

Il Vademecum Del Garante Sulla Privacy Tra I Banchi di Scuola

Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere? A questi e ad altri quesiti risponde il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola. Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy. La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni. Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco. Questa sfida positiva – nella scuola – riguarda anche il "corretto trattamento dei dati personali". Un’espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza.

Così presenta il Garante della privacy il vademecum per la tutela dei dati personali per la scuola, un opuscolo scaricabile in formato pdf o richiedibile via posta.  La guida è organizzata in cinque brevi capitoli: Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo, i quali  riportano a regole ed esempi, e in due sezioni "di servizio" Parole chiave, Per approfondire, utili per la comprensione dei termini.

Riporto alcune delle tematiche che sono più oggetto di dibattito anche a causa di una serie di vicende riportate dai media

Le riprese video e le foto.

Non violano la privacy le riprese video  e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

Registrazione delle lezioni.

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…), e ottenere il loro esplicito consenso. Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare.

Videofonini, filmati, MMS

L’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all’interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse. Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l’esplicito consenso.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network)o a diffonderle via mms. Succede spesso, tra l’altro, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei datipersonali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati.

scarica il vamecum

vai al sito del garante

 

Allegati:
FileDescrizioneAnnullatoDimensione del File
Scarica questo file (Linee guida trattamento dati personali sul web.pdf)Linee guida garanteLinee guida per il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web 229 Kb
Scarica questo file (privacy_2013.pdf)Parere del 7-2-13Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pa - 7 febbraio 2013 110 Kb
Scarica questo file (La_privacy_tra_i_banchi_di_scuola.pdf)Privacy tra i banchiLa privacy tra i banchi di scuola 948 Kb
Scarica questo file (La privacy a scuola - Vademecum.pdf)La privacy a scuola - VademecumLa privacy a scuola - Vademecum 4260 Kb