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RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI  INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33)

Link ufficiale: www.decretotrasparenza.it

Il decreto in formato PDF

Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico

Incarichi amministrativi e di vertice

Sotto-sezione di 1 livello Personale

Sotto-sezioni di 2 livello: Incarichi amministrativi e di vertice

 

{slider=Contenuti dell’obbligo}

-Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;

-Curriculum;

-Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali

-I compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione

Da pubblicare entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi la cessazione dell’incarico.

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{slider=Riferimento normativo: Art. 15, c. 1,2}

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

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{slider=Periodicità dell’aggiornamento}

Tempestivo ai sensi dell'art.8 D.Lgs. 33/2013

Da pubblicare entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi la cessazione dell’incarico.

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Gli obblighi previsti dalla sezione Incarichi amministrativi di vertice non riguardano questa pubblica amministrazione.