Bandi di concorso
Sotto-sezione di 1 livello: Bandi di concorso
Sotto-sezione di 2 livello:
{slider=Contenuti dell'obbligo}
• Bandi di concorso per il reclutamento di personale presso l'amministrazione;
• Elenco dei bandi in corso;
• Elenco dei bandi espletati negli ultimi 3 anni, accompagnato dall'indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Da pubblicare entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi la cessazione dell'incarico
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{slider=Riferimento normativo Art. 19}
Art. 19 - Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
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{slider=Periodicità dell'aggiornamento}
Tempestivo ai sensi dell'art.29 c. 3 D.L. 69/2013
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Gli obblighi previsti dalla sezione Bandi di concorso non riguardano questa pubblica amministrazione in quanto il reclutamento del personale avviene esclusivamente mediante graduatorie riferite ad ordinanze ministeriali e non a bandi di concorso emanati da questa pubblica amministrazione.